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DPCM 3 NOVEMBRE 2020: COSA CAMBIA PER GLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO?

06/11/2020



DPCM 3 NOVEMBRE 2020

Cosa cambia per gli Agenti di Commercio?

Il provvedimento, le cui disposizioni si applicano a partire dal 6 novembre e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020, sostituisce, modificandole in parte, le previsioni del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi sul territorio nazionale ed introduce nuove modalità per l’individuazione delle restrizioni applicabili su aree del territorio nazionale a seconda che siano caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (“scenario di tipo 3” - ZONA ARANCIONE) o di massima gravità epidemiologica (“scenario di tipo 4” - ZONA ROSSA).


Con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto”.

Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto (3 dicembre 2020).

Con Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 sono state individuate le Regioni appartenenti alle diverse tipologie di area gialla, arancione e rossa. Il Piemonte rientra nella ZONA ROSSA.

Ulteriori misure di contenimento del contagio su ZONA ROSSA (Lombardia, Calabria, Valle d'Aosta e Piemonte)

è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla zona rossa, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui all’ordinanza è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;

sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano, comunque, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

tutte le attività previste dall’art. 1, comma 9, lett. f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;

è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;

sono sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’allegato 24. La novità, rispetto all’Allegato 2 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, è costituita dall’inclusione, tra le attività non sospese, dei “servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere”.


Gli Agenti e Rappresentanti di Commercio possono proseguire nello svolgimento della loro attività.

Anche questo DPCM invita, in particolare per le zone ad alto rischio, a limitare il più possibile gli spostamenti salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero motivi di salute.
Ciò posto, per comprovare le esigenze lavorative ed evitare eventuali fraintendimenti con le forze dell'ordine, suggeriamo che l'agente di commercio porti con se:

- una copia del modulo di autodichiarazione obbligatoria e necessaria per tutti gli spostamenti

- una visura camerale, quale documento che certifica l'attività di agente e da cui si desume il proprio codice ateco

- copia del contratto di agenzia da cui si evinca il rapporto di agenzia e la zona di competenza

- come extrema ratio una agenda, anche elettronica, che comprovi gli appuntamenti fissati.


Inoltre vi consigliamo di prestare la massima attenzione alle ordinanze locali che potrebbero introdurre in merito agli spostamenti misure più restrittive rispetto a quelle nazionali.

Per la tutela della salute di tutti, vi consigliamo di rispettare le disposizioni anti contagio (mascherine, guanti, gel igienizzante e distanza di sicurezza etc.) applicate da parte delle strutture con cui ci si interfaccia.


Vi terremo aggiornati su qualsiasi novità