Ricordiamo che per gli agenti di commercio che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi la ritenuta d’acconto sulle provvigioni fatturate dagli stessi agenti alle case mandanti potrà essere applicata in misura ridotta.
Tale previsione trova applicazione sia per gli agenti costituiti in forma di ditta individuale, sia per gli agenti costituiti in forma societaria.
Nello specifico per l’anno 2025 la misura è prevista nel 4,60% (il 23% del 20% delle provvigioni) al posto dell’aliquota ordinaria pari all’11,50% (il 23% del 50% delle provvigioni).
Le misure del 4,60% e dell’11,50% sono commisurate al 20% ed al 50% della prima aliquota IRPEF.
L’aliquota ridotta è applicabile nel caso l’agente si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi (tipicamente collaboratori dell’impresa familiare e sub agenti).
L’applicazione della ritenuta d’acconto nella misura ridotta del 4,60% è subordinata alla presentazione da parte dell’agente o rappresentante, alle proprie ditte mandanti, di un’apposita dichiarazione, in carta semplice, con i dati del percipiente, nonché l’attestazione di avvalersi di dipendenti o di terzi. La dichiarazione ha validità fino a revoca o a perdita dei requisiti per l’applicazione delle ritenute d’acconto ridotte. La dichiarazione deve essere spedita alla ditta mandante entro il 31 dicembre dell’anno precedente (31 dicembre 2024 per l’anno 2025), a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via PEC.
Se le condizioni per la riduzione della ritenuta d’acconto al 4,60% si verificano nel corso dell’anno, la dichiarazione deve essere comunicata non oltre 15 giorni dal momento in cui le condizioni si sono verificate. Nel medesimo termine di 15 giorni dal verificarsi di variazioni l’intermediario deve dare apposita comunicazione ai committenti.
In caso di omessa comunicazione delle variazioni si applica la sanzione che varia da 250€ a 2.000€.
La nuova Legge di Bilancio 2025 introduce, tra le novità che hanno una ricaduta sulla categoria degli agenti di commercio, la tracciabilità dei pagamenti come requisito imprescindibile per poter dedurre sia le spese di trasferta che le spese di rappresentanza. Questo principio è declinato in modo diverso a seconda della tipologia di spesa.
Spese di Trasferta (Art. 95 del TUIR)
Con l’introduzione del comma 3-bis, l’articolo 95 prevede che:
“Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Cosa Cambia?
Le spese di trasferta per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi non di linea (taxi o noleggio con conducente) diventano deducibili solo se pagate con strumenti tracciabili, come:
Carte di credito, di debito o prepagate;
Assegni bancari o circolari;
Altri sistemi di pagamento elettronico previsti dalla normativa vigente.
Trasporti Deducibili
Tra le spese deducibili rientrano quelle relative ai trasporti effettuati tramite autoservizi pubblici non di linea, come:
Servizi di taxi (autovetture, motocarrozzette, natanti, veicoli a trazione animale);
Servizi di noleggio con conducente (NCC), comprensivi di autovetture, velocipedi, natanti e altri veicoli.
Rimane controverso se i nuovi obblighi di tracciabilità si applichino anche alle “spese di trasferta” sostenute direttamente dall’imprenditore.
In attesa di un auspicato chiarimento da parte del legislatore – tema su cui si dibatte in diversi articoli di dottrina – consigliamo a tutti gli agenti di commercio di privilegiare i pagamenti elettronici rispetto al contante. Questo approccio potrebbe rappresentare un vantaggio qualora gli obblighi venissero estesi anche agli imprenditori.
Spese di Rappresentanza (Art. 108 del TUIR)
L’articolo 108, comma 2, è stato integrato con un nuovo periodo che recita:
“Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Cosa cambia?
Le spese di rappresentanza (ristoranti e alberghi per accoglienza clienti, spese per finalità promozionali, pubbliche relazioni, convegni, omaggistica…) diventano deducibili solo se pagate con strumenti tracciabili, come:
Carte di credito, di debito o prepagate;
Assegni bancari o circolari;
Altri sistemi di pagamento elettronico previsti dalla normativa vigente.
Quali Spese Sono Deducibili?
Le spese di rappresentanza deducibili devono rispettare i seguenti criteri:
Essere sostenute a titolo gratuito;
Avere finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
Rispondere a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici per l’impresa o essere coerenti con le pratiche commerciali del settore.
Esclusioni
Non rientrano tra le spese di rappresentanza i costi per hotel e ristoranti sostenuti dall’agente per le proprie trasferte. Tuttavia, per dedurre tali spese, è necessario che venga emessa una regolare fattura da parte dell’esercente.
Implicazioni per gli Agenti di Commercio
Queste modifiche legislative introducono un cambiamento rilevante nella gestione amministrativa degli agenti di commercio. La necessità di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili comporta un’attenzione maggiore nella pianificazione e documentazione delle spese.
Consigli Pratici
Adottare strumenti di pagamento elettronici: Carte aziendali e sistemi digitali di pagamento sono indispensabili per garantire la deducibilità.
Richiedere fatture dettagliate: Per ogni spesa, soprattutto quelle relative a vitto, alloggio e rappresentanza, è fondamentale ottenere documentazione fiscale valida.
Monitorare gli sviluppi normativi: La situazione normativa potrebbe evolversi ulteriormente. Rimanere aggiornati è essenziale per evitare sanzioni o contestazioni.
Conclusione
La Legge di Bilancio 2025 ribadisce l’importanza della tracciabilità dei pagamenti per garantire la deducibilità delle spese di trasferta e di rappresentanza.
Dal 1° gennaio 2025, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono stati determinati come segue. Vi ricordiamo che l’ aliquota contributiva Enasarco è rimasta invariata rispetto all’anno scorso ed è pari al 17%, di cui l’8,50% a carico della mandante e l’8,50% a carico dell’agente.
Per gli agenti di commercio organizzati in società di capitali, l’aliquota contributiva resta al 4%, di cui il 3% a carico della mandante e l’1% a carico dell’agente.
Agente plurimandatario
Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 30.057 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 5.109,69 euro: 50% mandante/50% agente)
Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 507 euro (126,75 euro/trimestre)
Cosa significa per l’agente plurimandatario?
Se un agente lavora con più aziende, ogni rapporto di agenzia sarà soggetto a questi limiti. Se il minimale contributivo non viene raggiunto, l’azienda mandante dovrà comunque versare l’importo minimo stabilito.
Agente monomandatario
Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 45.085 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 7.664,45 euro: 50% mandante/50% agente)
Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 1.011 euro (252,75 euro/trimestre)
Cosa significa per l’agente monomandatario?
Chi lavora con un solo mandante ha un massimale provvigionale più alto, ma anche un minimale contributivo maggiore rispetto agli agenti plurimandatari.
Perché sono stati aggiornati gli importi Enasarco 2025?
Questi importi sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco a seguito della pubblicazione, da parte dell’Istat, del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
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La legge di bilancio 2025 ha introdotto un importante incentivo per i nuovi imprenditori e quindi anche per i neo agenti di commercio: una riduzione del 50% dei contributi previdenziali, per chi si iscrive per la prima volta alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti nel corso del 2025.
Con la circolare INPS 24 aprile 2025, n. 83 l’Istituto comunica che l’agevolazione è rivolta a:
titolari di ditte individuali
soci di società (sia di persone che di capitali)
coadiuvanti e coadiutori familiari
Per accedere al beneficio è necessario avviare l’attività nel 2025 e iscriversi per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome nel medesimo periodo.
Le caratteristiche principali dell’agevolazione sono:
la durata di 36 mesi dalla data di avvio dell’attività
la riduzione del 50% della sola aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti)
Restano dovuti per intero il contributo di maternità e, per i commercianti, l’aliquota aggiuntiva per l’indennizzo per cessazione attività.
L’incentivo è incompatibile con altre agevolazioni che prevedono riduzioni di aliquota, come il regime forfettario previdenziale o la riduzione per i pensionati over 65.
La richiesta va presentata attraverso il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” dal titolare del nucleo aziendale. È necessario dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti.
L’agevolazione ha un limite massimo di 300mila euro nell’arco di tre anni. L’INPS effettuerà verifiche sulla sussistenza dei requisiti e, in caso di irregolarità, procederà al recupero dei contributi dovuti con relative sanzioni.
Un cambio di prospettiva nei controlli fiscali
Non si tratta solo di un’intensificazione delle verifiche, ma di un cambio di metodo. L’Amministrazione Finanziaria ora analizza non soltanto l’importo o il soggetto emittente, ma anche — e soprattutto — la descrizione testuale dei beni e servizi acquistati. Un elemento che fino a oggi era spesso considerato secondario, ma che ora può diventare determinante per valutare l’inerenza della spesa rispetto all’attività svolta.
Per gli agenti di commercio, che spesso sostengono spese legate a rappresentanza, viaggi, carburante, vitto o alloggi, è fondamentale che ogni acquisto sia descritto in modo puntuale e giustificato in relazione alla propria attività.
Come funziona il nuovo sistema di controllo
Grazie all’integrazione di strumenti di intelligenza artificiale e sistemi di analisi dati, le fatture elettroniche vengono ora analizzate in modo automatizzato, diffuso e tempestivo. L’obiettivo è intercettare incongruenze tra il codice Ateco dell’attività e la natura dell’acquisto dichiarato.
Esempio pratico: se un agente di commercio registra come deducibile l’acquisto di un bene non strettamente collegabile alla propria attività — come un abbonamento a una palestra o articoli di lusso — senza fornire una giustificazione documentata, la spesa potrebbe essere considerata non inerente e quindi non deducibile.
Il principio di inerenza e le sue implicazioni
Alla base di questo nuovo orientamento c’è il principio di inerenza fiscale, sancito dall’art. 109 del TUIR, secondo cui un costo è deducibile solo se strettamente correlato all’attività professionale. Con l’uso della tecnologia, questo principio viene oggi applicato fin dalla fase preliminare di controllo, rendendo le verifiche più oggettive e immediate.
Per gli agenti, ciò significa che le spese, anche se usuali (come pernottamenti, pasti o spese per il mezzo di trasporto), devono essere accompagnate da descrizioni precise e da documentazione che ne dimostri la coerenza con l’attività di intermediazione commerciale.
I contribuenti maggiormente coinvolti
Questa nuova modalità di controllo riguarda soprattutto le microimprese, i professionisti e i lavoratori autonomi — categorie in cui rientrano a pieno titolo gli agenti di commercio. In molti casi, infatti, questi soggetti gestiscono la propria contabilità con strumenti semplificati e senza il supporto continuativo di un consulente fiscale.
Rischi e sanzioni
Le principali conseguenze in caso di spese non ritenute inerenti possono essere:
Indetraibilità dell’IVA sulle fatture contestate
Indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette
Sanzioni amministrative, comprese tra il 90% e il 180% dell’imposta dovuta
Possibili accertamenti di tipo induttivo o richieste di documentazione aggiuntiva
Cosa possono fare gli agenti per prevenire contestazioni
Per ridurre il rischio di rilievi fiscali, gli agenti di commercio sono invitati ad adottare alcune buone pratiche:
Separare con chiarezza le spese personali da quelle professionali, evitando usi promiscui dei beni
Descrivere in modo puntuale ogni fattura, specificando l’utilizzo del bene o servizio in relazione all’attività svolta
Evitare descrizioni generiche, come “servizi vari” o “spese promozionali”, prive di un chiaro riferimento operativo
Conservare documentazione di supporto (e-mail, contratti, ordini, report) che possa giustificare la spesa
Verificare il codice Ateco e aggiornarlo in caso di ampliamento dell’attività, così da allinearlo alla realtà operativa
Una corretta fatturazione è uno strumento di tutela
In questo nuovo scenario, la fatturazione non è più solo un adempimento formale, ma uno strumento di trasparenza e tutela. Una corretta descrizione delle operazioni svolte consente all’agente di commercio di dimostrare la piena coerenza tra le spese sostenute e l’attività esercitata, riducendo il rischio di contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Contratti “pirata”: Agenti Fnaarc difende il ruolo dell’agente e rappresentante di
commercio sancito dagli Accordi Economici Collettivi
Galante, “Serve chiarezza: l’agente di commercio non è un procacciatore d’affari”
“I contratti pirata, tema caldo sollevato da Confcommercio con il presidente Carlo Sangalli –
dichiara Arcangelo Galante, presidente del Sindacato Agenti e Rappresentanti di
Commercio Fnaarc-Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo – trovano
una loro analogia anche nel mondo della rappresentanza commerciale. Sempre più spesso,
infatti, vediamo aziende che utilizzano impropriamente le figure del procacciatore d’affari o del
consulente al posto dell’agente di commercio, pur non avendone i requisiti. Una scorciatoia che
crea confusione nel rapporto tra mandante e agente e, soprattutto, vanifica le intese sindacali
raggiunte con gli Accordi Economici Collettivi (AEC), che tutelano entrambi i soggetti.”
In Italia operano oltre 210.000 agenti di commercio a fronte di circa 40.000 procacciatori d’affari.
Secondo Agenti Fnaarc, la distinzione tra le due figure – ribadita anche dalla recente ordinanza
della Cassazione n. 27571/2025 – non è una semplice sfumatura, ma un elemento sostanziale.
L’agente di commercio svolge un’attività stabile e continuativa di promozione nell’ambito di un
rapporto professionale autonomo, con obbligo di iscrizione a Enasarco, che garantisce
copertura previdenziale integrativa e assistenza sanitaria.
Il procacciatore d’affari, invece, opera in modo episodico, senza poteri di rappresentanza né
obblighi di promozione continuativa, e non gode delle stesse tutele civilistiche o previdenziali.
“L’utilizzo improprio del contratto da procacciatore per mascherare un vero rapporto di agenzia
– sottolinea Galante – è una pratica scorretta e rischiosa, che può comportare accertamenti da
parte di Enasarco e del fisco, con la conseguente perdita di agevolazioni previste per gli agenti
regolarmente inquadrati. Inoltre, la mancata applicazione degli AEC espone sia l’azienda sia il
lavoratore a possibili contenziosi legali.
Agenti Fnaarc richiama quindi l’attenzione sulla necessità di una corretta distinzione delle figure
professionali per garantire un mercato competitivo, trasparente e fondato sul rispetto delle
regole.
“Occorre fare ordine ed inquadrare correttamente ciascuna figura – conclude Arcangelo
Galante –: se c’è stabilità e continuità nel rapporto con il preponente, si tratta di un agente di
commercio, non di un procacciatore d’affari. Diversamente, si creano figure ibride che operano
al di là delle proprie prerogative. Gli Accordi Economici Collettivi restano la vera garanzia di
equità, trasparenza e sostenibilità nei contratti di agenzia.”