Agenti FNAARC: incentivi auto elettriche

Lettera al ministro Adolfo Urso da parte del presidente Alberto Petranzan Agenti FNAARC: incentivi auto elettriche anche per gli agenti e rappresentanti di commercio Petranzan: penalizzati da una fiscalità dell’auto anacronistica che impedisce di contribuire alla transizione ecologica L’annunciato provvedimento di rinnovo degli incentivi auto con la particolare attenzione ai veicoli elettrici è un’occasione importante anche per gli agenti e rappresentanti di commercio. Con una lettera al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente di Agenti FNAARC (Confcommercio) Alberto Petranzan ha chiesto di prevedere l’inclusione specifica della categoria tra i soggetti destinatari degli incentivi all’acquisto di autoveicoli. Gli agenti e rappresentanti di commercio – ha spiegato Petranzan nella lettera ad Urso, sono penalizzati “da una fiscalità dell’auto anacronistica, con un tetto di deducibilità all’auto fermo al lontano 1986”. Limite che “impedisce alla categoria di contribuire alla transizione ecologica, poiché il prezzo medio di acquisto di un’auto elettrica che sia adeguata alle esigenze degli agenti è di molto superiore al massimale deducibile”: 25.822 euro. Il presidente Agenti FNAARC Petranzan ha chiesto un incontro con il ministro Urso per spiegare le ragioni di un comparto – sono 210mila gli agenti e rappresentanti di commercio in Italia e un agente di commercio percorre in media con l’auto 60.000 km all’anno – che costituisce “una risorsa fondamentale per lo sviluppo delle PMI del nostro Paese”. Milano, 8 gennaio 2024


L’alert di Agenti FNAARC alle case mandanti: con meno agenti reti commerciali a rischio

Il presidente Agenti FNAARC Alberto Petranzan: apriamo un tavolo di confronto. Con le imprese alleati sul mercato, ma anche nel favorire il ricambio generazionale della nostra categoria Agenti e rappresentanti di commercio Enasarco: cala il loro numero e cresce l’età (52 anni in media). Un problema anche per le imprese che si avvalgono del loro operato. L’alert è lanciato da Agenti FNAARC, la Federazione degli agenti e rappresentanti di commercio aderente a Confcommercio. “Noi agenti siamo il motore delle pmi e facciamo la differenza nelle reti commerciali delle grandi aziende, intermediando il 70% del Pil del nostro Paese – spiega il presidente di Agenti FNAARC Alberto Petranzan - Molte piccole e medie imprese, che rappresentano la spina dorsale della nostra economia, si sono sviluppate e continuano a vendere i propri prodotti e servizi grazie alla figura professionale dell’agente di commercio che, gestendo in prevalenza più mandati contemporaneamente, riesce a sostenere i costi della propria attività garantendo una presenza commerciale sul mercato anche a chi non potrebbe permettersela”. La retribuzione provvigionale, inoltre, motiva costantemente gli agenti spingendoli a superare sempre nuovi obiettivi di vendita. Oltre a ciò, gli agenti rappresentano, nell’era delle vendite online, un presidio importante del mercato anche come preziosa barriera alla concorrenza delle aziende estere. Negli ultimi anni, però, il numero di agenti e rappresentanti di commercio è diminuito di 4.000 unità all’anno: ora sono 209.000 - 18.000 prossimi alla pensione - a fronte di 57.000 aziende preponenti che si avvalgono degli agenti. Per il 74% gli agenti sono plurimandatari, per il 26% monomandatari. Le donne agenti di commercio sono il 15%. Il ricambio generazionale, se non aiutato dalle aziende, è complesso: fisco troppo oneroso che non invoglia ad intraprendere l’attività di agente; costi di gestione dell’attività gravosi e condizioni contrattuali spesso non conformi agli Accordi Economici Collettivi (AEC) stipulati a garanzia di entrambe le parti. “Molte case mandanti – rileva Petranzan - trascurano i reali costi dell’attività dell’agente non comprendendo che un agente correttamente inquadrato può concentrarsi serenamente sul business. Rappresentando perciò nel tempo, per la casa mandante, un sicuro investimento”. Queste criticità vengono confermate da Randstad, talent company leader mondiale, con la quale Agenti FNAARC ha realizzato il portale “La Piazza degli Agenti” che offre mandati qualificati facilitando l’incontro tra agenti e case mandanti: “La figura dell'agente è diventata sempre più cruciale per le aziende, offrendo la flessibilità necessaria per adattarsi a un mercato in continua evoluzione - afferma Marco Ceresa, CEO Randstad Group Italia - Tuttavia, reperire questi profili è diventato particolarmente difficile a causa della ‘talent scarcity’ e del ricambio generazionale. Le aziende dovrebbero investire in strategie di recruitment e formazione mirate per attrarre e sviluppare nuovi professionisti capaci di affrontare le sfide del mercato moderno. Attraverso le attività che stiamo svolgendo a fianco di Agenti FNAARC, lavoriamo per fornire i migliori professionisti presenti sul mercato, valutando attentamente competenze, conoscenze e personalità dei candidati”. Il calo costante degli agenti e rappresentanti di commercio ha portato inoltre tante aziende a non presidiare in modo efficace i territori di interesse e, in molti casi, a perdere un portafoglio clienti fidelizzato all’agente che è andato in pensione, senza il trasferimento ad un agente giovane delle competenze e dell’esperienza acquisite sul campo. Passaggio di competenze ancora più difficile per un agente plurimandatario. “Così come gli agenti di commercio supportano quotidianamente le aziende nell'affrontare i mercati, noi agenti vogliamo collaborare con le case mandanti per rilanciare la figura dell’agente di commercio il cui calo – tira le somme Petranzan - danneggia principalmente le reti commerciali delle aziende stesse. Agenti FNAARC è quindi a disposizione per aprire un tavolo di confronto ed affrontare insieme il delicato tema del ricambio generazionale che sta interessando la nostra categoria”. “Dobbiamo essere alleati con le aziende – conclude il presidente di Agenti FNAARC Petranzan - perseguendo l’obiettivo comune dello sviluppo delle vendite. Per farlo, serviamo entrambi: agente di commercio e casa mandante. Senza una delle due parti le reti commerciali sono a rischio. Ecco perché chiediamo alle case mandanti un confronto per comprendere insieme come favorire questo ricambio generazionale e garantire condizioni eque ad entrambe le parti affinché continuino, insieme, ad ottenere risultati e condividere successi”. Milano, 24 giugno 2024


Agenti di commercio: non si vince da soli

Articolo-intervista al Presidente Agenti FNAARC – Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio Alberto Petranzan uscito sulla rivista bimestrale Commercio C&C. Arrivare preparati al rinnovo degli accordi economici collettivi degli Agenti e Rappresentanti di Commercio è uno degli obiettivi di Agenti FNAARC. Con le sue 110 associazioni territoriali, la Federazione si propone come un modello perfetto di Associazionismo, che pone al centro la figura fondamentale dell’Agente di Commercio e la sua evoluzione. Ne abbiamo parlato con Alberto Petranzan, Presidente di Agenti FNAARC. Quali sono i principali motivi per cui un agente dovrebbe associarsi? L’associazionismo è importante, risponde a più obiettivi. Da un lato l’agente trova una serie di servizi importanti, volti a risolvere le problematiche trasversali, nonché quelle legate al territorio, erogati in maniera puntuale, specifica ed economica. Dall’altro con la quota associativa, che tutto sommato è molto contenuta, aiuta una realtà come FNAARC a tutelare gli interessi di categoria presso sedi istituzionali e non e, di conseguenza, anche i singoli. Basti pensare al ruolo fondamentale che l’Associazione gioca nel regolamentare i rapporti tra casa mandante e agente andando a definire il contratto collettivo. Ribadisco: la partecipazione è importante, anche e soprattutto ora che la nostra professione, come del resto molte altre, si è così modificata. Qual è la storia e l’attività di Agenti FNAARC? Grazie a una lunga esperienza di rappresentanza e di attività a sostegno della categoria, la nostra Associazione, da oltre 70 anni, fornisce soluzioni agli Agenti e Rappresentanti nello svolgimento della propria attività e nei rapporti con le Case Mandanti. Il nostro ruolo, come ho già detto, si esplica nell’andare a discutere e definire il contratto nazionale di riferimento che regola i rapporti con la casa mandante, ma non solo. Da noi l’agente trova supporto legale, organizzativo, fiscale, previdenziale, solo per citare alcuni servizi, oltre all’informazione su tutto quanto di interesse per la categoria. Come si configura oggi la categoria degli agenti? È una categoria tutt’altro che giovane. L’età media è intorno ai cinquant’anni. È difficile far avvicinare i giovani a questo tipo di attività, non tanto perché il ruolo non abbia le sue attrattive, quanto perché le case mandanti non supportano a sufficienza l’ingresso di nuove leve. Quali sono le principali difficoltà? Il giovane ha difficoltà nel sostenere le spese di ingresso: la mobilità, la previdenza, la pressione fiscale, ecc. Su questo le Case Mandanti dovrebbero fare un’approfondita riflessione. Il ruolo dell’agente di commercio è fondamentale, sia come promozione sul territorio che come vero e proprio monitoraggio dello stesso. Se manca questo anello della catena il flusso si interrompe. Dal nostro punto di vista cerchiamo il più possibile di supportare i giovani a partire dal monitoraggio e verifica del contratto di lavoro che viene loro proposto. Purtroppo molti di loro non sono preparati per questo tipo di attenzione e rischierebbero di commettere degli errori fatali. E l’Ecommerce non potrebbe sopperire se non del tutto, almeno in parte al ruolo dell’agente? Non a sufficienza. L’Ecommerce, è vero che fa da vetrina, ma non sostituirà mai e poi mai il ruolo dell’agente di commercio. Lo dicono anche i numeri. Sebbene in crescita, da questo canale, con la dovuta differenza tra i vari settori merceologici, non transita più del 20% del fatturato globale delle aziende. Il mondo dell’Ecommerce si presenta come un grosso contenitore in cui tutti cercano il prezzo più conveniente. L’agente di commercio, diversamente, garantisce stabilità e crescita costante. Come è cambiata la figura dell’Agente negli anni? Basta richiamarlo alla mente. Prima visitava i clienti con la valigetta, ora ha il tablet. La raccolta ordini è più snella e veloce, ma il rapporto umano, che è quello che conta, è rimasto il nodo centrale. La raccolta degli ordini è solo una parte degli incarichi delegati all’agente di commercio. All’agente viene demandato il controllo del proprio territorio, il marketing e la promozione del prodotto. Il ruolo è diventato più complesso. Di conseguenza anche il rapporto con la casa mandante è diventato più stretto e continuativo. Quali servizi, di maggior utilità, proponete ai giovani? Oltre al già citato supporto in fase di contratto, cerchiamo di far capire loro che stanno per intraprendere una strada per la quale diventeranno imprenditori di se stessi, con tutto quello che ne consegue. Per questo li invitiamo a recarsi nelle nostre sedi anche solo per una chiacchierata che serva loro da momento chiarificatore. A proposito di Formazione, su quali fronti intervenite? Su molti fronti. Dallo studio delle lingue, alla pratica informatica, alle analisi di marketing, attraverso corsi dedicati, che vedono l’impegno di docenti molto qualificati a costi decisamente contenuti grazie alle nostre attività di sostegno. A tale proposito, abbiamo richiesto e ottenuto un contributo a fondo perduto per la formazione dei nostri agenti presso Enasarco.


Concordato preventivo biennale: al via anche per i contribuenti forfetari

Il 15 luglio 2024 scorso l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato un aggiornamento del software di compilazione del modello Redditi PF, nel quale sono state inserite le funzionalità necessarie per permettere l’adesione al concordato preventivo biennale per i contribuenti che utilizzano il regime contabile forfetario, così come previsto dalle specifiche tecniche contenute in un apposito decreto ministeriale in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Imprenditori e professionisti forfetari possono adesso conoscere la proposta di Concordato preventivo ed eventualmente accettarla entro il termine di presentazione del modello Redditi 2024 (15 ottobre 2024). Per questi contribuenti è ora possibile, infatti, compilare il quadro LM del modello direttamente tramite il servizio “RedditiOnline” oppure tramite l’applicativo della dichiarazione precompilata per definire il proprio reddito 2024 e valutare se aderire all’istituto, introdotto dal Dlgs n. 13/2024 al fine di favorire l’adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi. Per i contribuenti in regime forfetario, l’adesione alla proposta permette di pianificare la propria tassazione per un anno. I contribuenti Isa, invece, hanno a disposizione dallo scorso 15 giugno sul sito dell’Agenzia il software “Il tuo ISA 2024 CPB” per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (Isa) e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb). Concordato al via anche per autonomi, ditte individuali e professionisti forfetari Possono ora aderire alla proposta di Concordato del Fisco anche le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e applicano il regime forfetario. Condizione per l’adesione è non avere debiti tributari riferiti al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta o aver estinto, prima della scadenza del termine per aderire, quelli di importo pari o superiore a 5mila euro (compresi interessi e sanzioni). I contribuenti che optano per il nuovo istituto non possono – entro soglie definite – essere soggetti ad accertamenti sui redditi concordati. Come aderire I contribuenti forfetari interessati possono calcolare la propria proposta di Concordato compilando i campi presenti nel quadro LM del modello Redditi 2024 (anno d’imposta 2023) tramite il servizio RedditiOnline oppure tramite l’applicativo della dichiarazione precompilata. La proposta di concordato dovrà eventualmente essere accettata entro il termine di presentazione del modello, fissato al 15 ottobre 2024. L’adesione vincola il contribuente a dichiarare il reddito concordato – per un anno in via sperimentale per i soggetti forfetari – a prescindere dagli importi effettivamente conseguiti, mentre non ha alcun effetto ai fini Iva. Il Cpb per i contribuenti Isa Imprenditori e professionisti che applicano gli Isa possono aderire al concordato dallo scorso 15 giugno tramite il software “Il tuo ISA 2024 CPB” che permette di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità e di concordare il reddito di lavoro autonomo o di impresa e la base imponibile Irap per gli anni 2024 e 2025. Possibili novità da parte del Governo per il CPB: introduzione di una flat tax sul reddito incrementale concordato In merito al concordato preventivo vi potrebbero essere delle novità a seguito di sollecitazioni che sono state poste al Governo per l’introduzione di una “flat tax” per premiare le partire Iva che aderiscono al CPB oltre al rinvio del versamento dell’acconto all’anno successivo con opportune rateizzazioni. Su questo punto forniremo gli opportuni aggiornamenti.


Concordato preventivo biennale: scheda di sintesi nel Cassetto fiscale del contribuente

Come noto, mediante il concordato preventivo biennale sarà possibile fissare per un biennio, previo accordo tra singolo contribuente e Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA. Il contribuente che accetta la proposta sarà tenuto a determinare le imposte, così come i contributi previdenziali, sulla base degli importi concordati; in linea generale, eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati non rileveranno ai fini IRPEF/IRES, IRAP e dei contributi previdenziali (vedi da ultimo ns. Fisco news n. 75/2024). L’Agenzia delle entrate, a decorrere dal 20 settembre 2024, ha messo a disposizione nell’area riservata (Cassetto fiscale) dei contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) e di coloro che aderiscono al regime forfetario una “Scheda di sintesi” che illustra sinteticamente la situazione personale di ciascun contribuente e i principali benefici fiscali derivanti dall’adesione al concordato preventivo biennale. La scheda esamina brevemente il risultato dell’applicazione degli ISA 2022, ove presentato, e indica: i benefici dell’adesione al CPB, tra cui la possibilità di optare per l’imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato con aliquota ridotta; l’impiego di una maggior capacità operativa ai fini dell’accertamento rispetto ai soggetti che non aderiranno al CPB.


Concordato preventivo biennale: FAQ dell’Agenzia delle Entrate

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono state pubblicate alcune utili risposte a quesiti relative all’istituto del concordato preventivo biennale, il cui termine di adesione, come noto, è fissato al 31 ottobre 2024. Le risposte forniscono numerosi chiarimenti per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e che aderiscono al regime forfetario, quali soggetti destinatari del concordato preventivo biennale. Di seguito, si riportano integralmente le FAQ consultabili a questo link: https://fnaarc.it/concordato-preventivo-biennale-faq-dellagenzia-delle-entrate/


Concordato Preventivo Biennale – Versamento, mediante modello F24,dell’imposta sostitutiva

Con la risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024 l’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva in regime di ravvedimento speciale prevista per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale per gli anni 2018-2022. Si tratta, come noto, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’Irap, per annualità ancora accertabili, dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale introdotta dall’art. 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. In particolare, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: “4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”; “4075” denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”; “4076” denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”. In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4074” e “4075” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Il codice tributo “4076” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposa cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”. Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4074” e “4075”, e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4076”.


Concordato preventivo biennale: integrata la scheda di sintesi nel Cassetto Fiscale

Come noto, mediante il concordato preventivo biennale sarà possibile fissare per un biennio, previo accordo tra singolo contribuente e Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP (leggi il nostro precedente articolo). L’Agenzia delle entrate, a decorrere dal 20 settembre 2024, ha messo a disposizione nell’area riservata (Cassetto fiscale) dei contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) e di coloro che aderiscono al regime forfetario una scheda di sintesi che illustra i principali benefici fiscali derivanti dall’adesione al concordato preventivo biennale (ne abbiamo parlato qui). Il 14 ottobre 2024 la suddetta scheda di sintesi è stata implementata con la disciplina del regime del ravvedimento per le annualità 2018-2022. È presente una guida esplicativa generale e una comunicazione particolare, anche in formato excel, che, tramite prospetti di sintesi, quantifica le imposte sostitutive dovute dal contribuente per ciascun periodo oggetto della sanatoria. La guida esplicativa è suddivisa in sezioni che illustrano: gli effetti dell’adesione al CPB; il prospetto sintetico dell’attività economica esercitata; alcuni elementi informativi sull’adesione al CPB; l’istituto del nuovo “ravvedimento” riservato a chi aderisce al CPB, con il calcolo delle imposte dovute. L’opzione per il regime del ravvedimento si perfeziona versando un’imposta sostitutiva di imposte dirette e IRAP entro il 31 marzo 2025. Comunque, un successivo ed apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definirà i termini e la modalità di comunicazione delle opzioni per l’applicazione del regime. La nostra sede territoriale Agenti FNAARC è a disposizione degli agenti di commercio per fornire maggiori informazioni in merito.


Agenti di commercio e le spese deducibili

Spese deducibili e con detrazione dell’IVA solo se inerenti all’impresa In sede di consulenza gli Agenti di commercio devono affrontare spesso il tema delle spese deducibili di impresa e talvolta si elude la domanda principale: ma il bene o il servizio acquistato riguarda l’attività della mia impresa? Ecco, quindi, uno dei temi fiscalmente (ma anche civilisticamente) più importanti e delicati per gli Agenti di commercio: le componenti negative sono deducibili al fine della determinazione del reddito d’impresa solo se sono inerenti all’attività esercitata. Il principio di inerenza dei costi, intesa quale condizione per la loro deducibilità, guarda appunto al rapporto tra il costo e l’attività di impresa. Per stabilire la deducibilità di un costo/onere, occorre valutare la correlazione della spesa con un’attività potenzialmente idonea a produrre ricavi/utili. Il principio di inerenza trova sicuro riferimento normativo ai fini fiscali nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (art. 109 comma 5 del TUIR) in base al quale “le spese e gli altri componenti negativi (…) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”. La legge in alcuni casi ha definito preventivamente la misura dell’inerenza limitando la deducibilità di alcuni costi. Per esempio, le spese relative ai beni mobili e immobili utilizzati promiscuamente che per l’imprenditore individuale sono deducibili al 50% (art. 64, comma 2 del TUIR), gli interessi passivi generatori anche di ricavi che non concorrono alla formazione del reddito di impresa (es. dividendi) che per i soggetti IRPEF (imprese individuali e società di persone) sono deducibili pro rata, le spese di telefonia, deducibili all’ 80% (art. 102, comma 9 del TUIR), le spese di rappresentanza, la cui misura di deducibilità è modulata in base a DM (art. 108, comma 2 del TUIR), le spese di vitto e alloggio (art. 109, comma 5 del TUIR), i costi di acquisto e utilizzazione degli autoveicoli (art. 164 del TUIR), ecc. Secondo un orientamento giurisprudenziale, l’imprenditore, per evitare possibili accertamenti che disconoscano il costo, deve analizzare e verificare se quel costo riguarda l’attività in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione dell’onere all’attività svolta. In base a questo criterio si deve ritenere quindi non inerente un costo che si riferisca ad attività o comunque a un ambito estraneo all’attività dell’impresa. Si deve ritenere inoltre non inerente anche un costo non coerente con la propria attività. Sul tema bisogna prestare attenzione anche ad una valutazione prospettica (ex post) e si potrà ritenere inerente anche il costo riferito ad un’utilità indiretta, potenziale o in proiezione futura, anche se non immediatamente attuale. Questo tipo di analisi è, come detto, di tipo qualitativo e prescinde dal valore del costo ossia dalla sua dimensione quantitativa. Tuttavia, posto che l’imprenditore si muove di regola in base a criteri economici, un’operazione antieconomica (ossia in rapporto sfavorevole tra costo sostenuto e vantaggio acquisito o acquisibile) sarà sempre un indice di “pericolosità” in ordine all’inerenza del costo stesso. È onere dell’imprenditore provare anche documentalmente il vantaggio conseguito dalla spesa, la reale consistenza e la natura della stessa. Se però il costo è strettamente necessario per la produzione del reddito e l’acquisto non è sproporzionato (pensiamo all’acquisto di un pc per un agente), la fattura/il contratto sono sufficienti per dimostrare il collegamento tra quella determinata operazione e l’impresa stessa, con grande semplificazione ai fini dell’onere della prova. L’inerenza di alcuni costi è stata affrontata da circolari dell’Agenzia delle Entrate o, in caso di contenzioso, dai giudici tributari. Tra questi temi, che meriterebbero un approfondita illustrazione, segnaliamo i seguenti: La deducibilità delle sanzioni amministrative; La deducibilità delle polizze assicurative per rischio di morte e infortuni degli amministratori; La deducibilità delle migliorie apportate a beni di terzi (es. migliorie a carico di una società su beni dati alla stessa in locazione da una persona fisica); Gli accordi transattivi e le consulenze; I costi di start up. In materia di IVA ricordiamo che il diritto alla detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di beni e servizi è riconosciuto a condizione che i medesimi siano “acquistati nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione” (art. 19, comma 1 del DPR n. 633/1972); gli acquisti di beni o servizi destinati o riferibili alla “sfera personale” dell’imprenditore – e, quindi, al di fuori, dell’esercizio di un’attività di impresa – non consentono il diritto alla detrazione dell’imposta. La detrazione dell’imposta è impedita o limitata se si acquistano alcuni beni o servizi, quali ad esempio le spese di rappresentanza con esclusione di quelle per l’acquisto di beni di costo inferiore a 50 euro (vd. per un esame completo degli acquisti di beni e servizi con IVA totalmente o parzialmente detraibile l’art. 19 bis 1 del DPR n. 633/1972). In questi casi, l’IVA oggettivamente indetraibile diventa un elemento di costo, componente negativa del reddito di impresa ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Avv.to Paolo Foresi Direttore servizi Tributari di Confcommercio Milano


Attenzione: falsi rimborsi straordinari tramite e-mail

L’Agenzia delle entrate con l’avviso del 29 ottobre2024 informa i contribuenti su una nuova campagna di false comunicazioni via e-mail. In particolare, i truffatori, fingendosi l’Agenzia delle entrate, esortano il destinatario della mail a compilare e reinviare un modulo allegato per poter ricevere un “rimborso straordinario”. Le e-mail relative a questa nuova ondata di phishing si caratterizzano per: mittente indirizzo estraneo all’Agenzia delle entrate, oggetto “Rimborso straordinario”, riferimento nel corpo del messaggio ad un fantomatico rimborso fiscale di importo variabile e casuale, presenza di un allegato pdf. Nel falso modulo, vengono messi in evidenza indirizzi e loghi dell’Agenzia delle entrate. Al destinatario vengono richieste le seguenti informazioni: intestazione della società, indirizzo della sede legale, partita Iva, iban e intestatario conto corrente. Inoltre, si chiede di inviare unitamente al modulo allegato debitamente sottoscritto, copia dei seguenti documenti in corso di validità: documento d’identità dell’amministratore, secondo documento d’identità dell’amministratore (patente o passaporto), tessera sanitaria. È bene notare che queste comunicazioni potrebbero arrivare anche sulla casella di posta elettronica certificata. L’Agenzia delle entrate raccomanda di non cliccare sui link, di non scaricare, aprire e compilare eventuali allegati, di non fornire credenziali d’accesso, dati personali e le coordinate bancarie in occasione di eventuali telefonate legate a questo tipo di fenomeni e di non ricontattare assolutamente il mittente di eventuali comunicazioni. L’Amministrazione fiscale disconosce questa tipologia di comunicazioni, rispetto alle quali si dichiara totalmente estranea. In caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione ricevuta dall’Agenzia, è sempre preferibile verificare preliminarmente consultando la pagina “Focus sul phishing”, rivolgersi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it o direttamente all’ufficio territorialmente competente.


Concordato preventivo biennale: come aderire al ravvedimento

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento del 4 novembre 2024, recante:” Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale”. Come noto, è stata introdotta la possibilità per i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, di avvalersi di un ravvedimento speciale per le annualità 2018-2022, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive (art. 2-quater, D.L. n. 113/2024, il cd. decreto “Omnibus”, convertito dalla L. n. 143/2024). Il provvedimento in esame stabilisce i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni relative all’applicazione del suddetto ravvedimento. L’opzione può essere esercitata per una singola annualità, ma il contribuente deve obbligatoriamente applicare il ravvedimento sia alle imposte dirette sia all’IRAP, a meno che quest’ultima risulti non applicabile. Anche il mancato perfezionamento dell’istituto si realizza per singola annualità. Ambito di applicazione Possono adottare il ravvedimento i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024 e che nei periodi di imposta dal 2018 al 2022 hanno alternativamente: -applicato gli indici sintetici di affidabilità, -dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19, -dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività come stabilito dall’art. 9-bis, D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017. Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali, e dell’imposta sostituiva dell’IRAP, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni presentate, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data del 9 ottobre 2024 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione del c.d. decreto). I contribuenti, che nell’annualità d’imposta interessata dal ravvedimento hanno ottenuto sia reddito di impresa che reddito di lavoro autonomo, possono aderire a tale istituto solo nel caso in cui esercitino l’opzione per entrambe le categorie reddituali. Modalità di comunicazione delle opzioni e di versamento Ai fini dell’adozione del ravvedimento, l’opzione viene esercitata mediante presentazione del modello F24 corrispondente al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” della relativa annualità. Tramite i codici tributo, istituiti con la risoluzione n. 50/2024, deve essere indicato il numero complessivo delle rate. Per le società e associazioni di cui all’art, 5 o le società che hanno optato per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116, TUIR), l’opzione viene esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla prima o unica rata: dell’imposta sostitutiva dell’IRAP da parte della società o associazione, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati. In caso di pagamento rateale, il perfezionamento del ravvedimento avviene con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima ed entro il termine di pagamento della rata successiva, non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Il ravvedimento non si perfeziona, tuttavia, nell’eventualità che il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, sia successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, oppure di atti di recupero di crediti inesistenti. Termini L’opzione del ravvedimento deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 (relativo al versamento in unica soluzione o della prima rata) entro il 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, è prevista la possibilità di concordare un massimo di 24 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale, con decorrenza dal 31 marzo 2025. Pubblicazione di elementi informativi di ausilio Al fine di agevolare chi intende adottare il ravvedimento, l’Agenzia delle entrate rende disponibili per ogni annualità elementi e informazioni utili per la determinazione delle imposte sostitutive, i cui dati sono contenuti nel relativo Allegato n. 1 al provvedimento stesso. In particolare, l’Allegato 1 al provvedimento in esame definisce i righi delle dichiarazioni dei redditi e IRAP presentate al 9 ottobre 2024 da considerare per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva. Si tratta dei medesimi righi individuati dall’Agenzia delle Entrate all’interno della guida esplicativa alla scheda di sintesi esemplificativa, disponibile nel Cassetto fiscale dei singoli contribuenti; i prospetti in cui sono state indicate le imposte dovute non sono vincolanti, ma costituiscono elementi informativi di ausilio volti ad agevolare il soggetto che intende adottare il regime del ravvedimento. La nostra sede territoriale Agenti FNAARC è a disposizione degli agenti di commercio per fornire maggiori informazioni in merito.


Cambio gomme invernali 2024: scadenze e obblighi di legge

Quando e perché cambiare le gomme invernali: guida per gli automobilisti Con l’arrivo dell’autunno, è fondamentale pianificare il cambio degli pneumatici, specialmente per chi, come gli Agenti di Commercio, utilizza l’automobile per lavoro. Sostituire le gomme non è solo un obbligo di legge, ma anche una misura essenziale per la sicurezza su strada, soprattutto durante i mesi freddi. Sostituire gli pneumatici serve a migliorare l’aderenza del veicolo su strade fredde, umide, ghiacciate o innevate, aumentando la sicurezza del conducente e dei passeggeri. Le gomme invernali sono progettate per offrire prestazioni ottimali in condizioni di bassa temperatura e strade difficili, garantendo una maggiore trazione e stabilità rispetto a quelle per i mesi estivi estivi. Montare le gomme adeguate per la stagione invernale preserva la durata delle gomme stesse, migliora la frenata e riduce il rischio di incidenti. Cambio gomme Invernali 2024: quando? Si raccomanda di effettuare il cambio degli pneumatici invernali prima del 15 novembre 2024, termine ultimo per mettersi in regola con la normativa. Effettuare il cambio in anticipo consente di evitare lunghe attese dai gommisti e di essere pronti per affrontare la stagione fredda senza rischi. Gli obblighi di legge Le sanzioni si applicano a tutti gli automobilisti che, dal 15 novembre al 15 aprile, non montano pneumatici invernali o non hanno le catene da neve a bordo, sulle strade dove vige l’obbligo. Nei centri abitati, la multa va da 41 a 168 euro per chi non rispetta l’obbligo, mentre fuori dai centri abitati varia da 84 a 335 euro. Oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista la decurtazione di 3 punti dalla patente. In caso di condizioni climatiche avverse, la polizia stradale può fermare il veicolo fino a quando non sarà equipaggiato con gomme invernali o catene da neve, o imporre l’abbandono immediato della strada. Le sanzioni diventano più severe se il codice di velocità degli pneumatici non corrisponde a quello indicato sulla carta di circolazione, con multe che vanno da 430 a 1.731 euro, come previsto dall’articolo 78 del Codice della Strada. Come scegliere le gomme invernali giuste? Per scegliere gli pneumatici invernali adatti, è importante valutare: -Le dimensioni del veicolo -Il carico massimo supportato -La velocità massima del mezzo -Le condizioni atmosferiche prevalenti -Lo stile di guida Rivolgersi a un gommista professionista è la scelta migliore per garantire prestazioni e sicurezza ottimali. Quali sono le differenze tra uno pneumatico invernale e uno estivo? Le principali differenze sono: -Materiali: Le gomme invernali contengono una maggiore quantità di gomma naturale, rendendo il battistrada più flessibile anche a basse temperature. -Battistrada: Gli pneumatici invernali presentano lamelle sottili che aumentano l’aderenza su neve e ghiaccio. Le scanalature sono studiate per far defluire rapidamente l’acqua e prevenire il rischio di aquaplaning, assicurando una guida più sicura in condizioni climatiche difficili. Effettuare il cambio gomme invernali entro il 15 novembre è un passo essenziale per affrontare l’inverno con serenità e sicurezza.


Ritenuta d’acconto ridotta per gli agenti con dipendenti, dichiarazione entro il 31/12/24

Ricordiamo che per gli agenti di commercio che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi la ritenuta d’acconto sulle provvigioni fatturate dagli stessi agenti alle case mandanti potrà essere applicata in misura ridotta. Tale previsione trova applicazione sia per gli agenti costituiti in forma di ditta individuale, sia per gli agenti costituiti in forma societaria. Nello specifico per l’anno 2025 la misura è prevista nel 4,60% (il 23% del 20% delle provvigioni) al posto dell’aliquota ordinaria pari all’11,50% (il 23% del 50% delle provvigioni). Le misure del 4,60% e dell’11,50% sono commisurate al 20% ed al 50% della prima aliquota IRPEF. L’aliquota ridotta è applicabile nel caso l’agente si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi (tipicamente collaboratori dell’impresa familiare e sub agenti). L’applicazione della ritenuta d’acconto nella misura ridotta del 4,60% è subordinata alla presentazione da parte dell’agente o rappresentante, alle proprie ditte mandanti, di un’apposita dichiarazione, in carta semplice, con i dati del percipiente, nonché l’attestazione di avvalersi di dipendenti o di terzi. La dichiarazione ha validità fino a revoca o a perdita dei requisiti per l’applicazione delle ritenute d’acconto ridotte. La dichiarazione deve essere spedita alla ditta mandante entro il 31 dicembre dell’anno precedente (31 dicembre 2024 per l’anno 2025), a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via PEC. Se le condizioni per la riduzione della ritenuta d’acconto al 4,60% si verificano nel corso dell’anno, la dichiarazione deve essere comunicata non oltre 15 giorni dal momento in cui le condizioni si sono verificate. Nel medesimo termine di 15 giorni dal verificarsi di variazioni l’intermediario deve dare apposita comunicazione ai committenti. In caso di omessa comunicazione delle variazioni si applica la sanzione che varia da 250€ a 2.000€.